Gli integratori alimentari che contengono ingredienti erboristici sono sottoposti ad una particolare legislazione, approvata nel 2005. La loro messa in vendita, invece, si attiene alle norme contenute nell’art.10 del Decreto Legge numero 169 del 2004, mediante l’invio di una notifica al Ministero della Sanità, contenente tutti i componenti di cui l’integratore con ingredienti erboristici è costituito. Secondo quanto stabilito dalla direttiva della CE 86-2002, il produttore potrà utilizzare solo quegli ingredienti di natura “erboristica” di cui si possa dimostrare un uso in quantità significativa. Questi ultimi dovranno essere accompagnati da elementi bibliografici, finalizzati a spiegare la tipologia di sostanza vegetale e/o preparato vegetale contenuto. Se questo composto non ha una storia e non rientra negli ingredienti di uso tradizionale, allora dovrà riportare la dicitura di “novel food”.

Inoltre, anche in caso di rimedi naturali contro l’infarto o rimedi naturali contro l’obesità, il composto dovrà godere di una riconosciuta la qualità, in relazione alla purezza dell’ingrediente e alla sicurezza d’uso. Anche nel caso di integratori alimentari erboristici diventa importante ottenere l’adeguata certificazione da parte del Ministero della Sanità, che riporterà: una definizione dettagliata degli ingredienti erboristici, una documentazione sul prodotto finito e i criteri di purezza. La pubblicità che accompagna gli integratori deve seguire le norme previste dall’art.7 del Decreto Legge numero 169 del 2004. In modo particolare, la campagna pubblicitaria relativa agli integratori consigliati per la riduzione del peso deve essere molto oculata ed attenta. Infatti, le pubblicità di questi particolari integratori alimentari come ausilio nelle diete ipocaloriche non possono fare alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego. Infatti, la pubblicità deve sottolineare la necessità di seguire una dieta ipocalorica, da accompagnare ad un’attività sportiva adeguata, evitando la sedentarietà e l’inattività. Il messaggio connesso alla campagna pubblicitaria deve evidenziare le avvertenze da seguire e a cui prestare attenzione, qualora esse siano presenti. Infatti, non è escluso che i prodotti contenenti ingredienti naturali non possano avere effetti collaterali indesiderati. Infine, la produzione e il confezionamento degli integratori alimentari deve essere realizzata in stabilimenti autorizzati e ritenuti idonei dal Ministero della Sanità. A tal proposito, il Decreto Legge puntualizza soprattutto e tipologie produttive autorizzate, enumerando gli stabilimenti risultati idonei, oltre che i requisiti tecnici e i criteri generali utili per l’abilitazione alla produzione e al confezionamento. Sono, però, in vigore procedure più snelle per ottenere il rilascio di idoneità definitiva per la aziende in possesso di certificazioni provvisorie. Tuttavia, rimane importante sottolineare come un integratore alimentare diventa utile quando vi sia un importante dubbio che ciò che si assume con l’alimentazione non sia in grado di soddisfare il fabbisogno quotidiano; pertanto, diventa necessario assumere un integratore alimentare quando non si riesce a coprire le necessità minime di alcuni nutrienti specifici funzionali all’organismo per poter avere l’adeguato benessere.

 

Di Grey